Art. 15.

      1. I membri del CRIE che partecipano alle riunioni previste dalla presente legge hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio documentate, secondo le modalità stabilite per i dipendenti dello Stato, nonché ad un rimborso forfetario, per le spese di vitto e di alloggio sostenute nel periodo di permanenza nella sede della riunione, di importo pari a 260 euro giornalieri.

 

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      2. Ai membri di cui al comma 1 spetta inoltre un rimborso forfetario, pari a 1.100 euro annui, aumentato a 1.600 euro annui per i componenti del comitato di presidenza, per le spese telefoniche e postali. I rimborsi forfetari non sono dovuti ai parlamentari membri del CRIE.
      3. I membri del CRIE hanno diritto alla copertura assicurativa per malattia ed infortuni durante i periodi di riunione.